Istanze per debiti superiori a 120 mila euro
Scopri come rateizzare gli importi superiori a 120 mila euro.
Per importi superiori a 120 mila euro puoi richiedere la rateizzazione presentando una domanda, tramite gli specifici indirizzi pec riportati nel modello di rateizzazione, allegando i documenti che attestino la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica:
- per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: la certificazione relativa all’Indicatore della situazione reddituale (ISEE);
- per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.
Se la richiesta è accolta, accedi al piano ordinario che ti consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (6 anni) con rate costanti o crescenti.
La soglia di 120 mila euro è riferita ad ogni singola richiesta di rateizzazione.
Dalla presentazione della richiesta e, finché sei in regola con i pagamenti delle rate, l'Agenzia delle entrate-Riscossione non iscrive nuovi fermi o ipoteche, né attiva qualsiasi nuova procedura esecutiva.
Per effettuare il pagamento delle rate puoi:
- utilizzare i bollettini/moduli di pagamento allegati al piano di dilazione. Se vuoi riceverne una copia, puoi presentare domanda online, in modo semplice e veloce, con il servizio “Rateizzazione - Richiedi i moduli di pagamento”, e riceverli direttamente sulla tua e-mail;
- attivare l’addebito diretto su conto corrente, attraverso il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di rateizzazione”, disponibile nell’area riservata del sito, nella sezione “Rateizza il debito".
Con la sola presentazione dell’istanza non viene meno l’inadempienza del soggetto verso le PA ai sensi dell’art. 48 bis DPR 602/1973; in tal caso la rateizzazione sarà concessa, se sussistenti i requisiti, al netto delle somme dichiarate disponibili dalle PA ed oggetto delle loro verifiche. (vedi art. 1 comma 1-quater 1 art. 19).
Per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina altresì l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, puoi interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.
Attenzione: se hai già un piano di rateizzazione, non decaduto, e la tua condizione economica peggiora, puoi chiedere di allungare i tempi di pagamento delle rate. Scopri di più sulla proroga della rateizzazione.