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Accesso Civico

Il D.Lgs. 33/2013, agli artt. 5 e 5-bis, regola l’istituto dell’accesso civico.

Il suddetto decreto prevede le due seguenti tipologie di accesso:

1)  “Accesso civico semplice” (ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013), inteso come il diritto di chiunque di richiedere, senza alcuna motivazione, la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

2)  “Accesso civico generalizzato” (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013), inteso come il diritto di chiunque di accedere, senza alcuna motivazione, ai dati e ai documenti detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del citato decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis del medesimo D.Lgs. 33/2013. L’accesso civico generalizzato è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Istanza di accesso civico semplice
L’istanza di accesso civico semplice deve essere trasmessa al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (*) al recapito di posta elettronica di seguito indicato, avendo cura di indicare nel campo “Oggetto” della e-mail la dicitura “Istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 co. 1 del d.lgs. 33/2013”: resp.prevenzionecorruzione@agenziariscossione.gov.it

L'istanza di accesso civico semplice verrà evasa entro 30 giorni dalla sua ricezione con pubblicazione del documento, informazione o dato richiesto, sul sito istituzionale dell’Ente e contestuale trasmissione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.
Se il documento, l’informazione o il dato risultano già pubblicati prima dell’invio dell’istanza, sarà indicato al richiedente il relativo collegamento ipertestuale, sempre entro il suddetto termine di 30 giorni.
 
Istanza di accesso civico generalizzato
L’istanza di accesso civico generalizzato deve essere sottoscritta dal richiedente, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

L’istanza, presentata preferibilmente con l’apposito modello, deve:

  • identificare chiaramente i dati e/o i documenti richiesti;
  • contenere le generalità del richiedente con i relativi recapiti.

 L’istanza può essere presentata, alternativamente:

  • per via telematica, secondo le modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ai recapiti di seguito indicati, avendo cura di indicare nel campo “Oggetto” della e-mail la dicitura “Istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5 co. 2 del d.lgs 33/2013”:

                 - indirizzo e-mail: accessocivicogeneralizzato@agenziariscossione.gov.it;

                 - indirizzo posta elettronica certificata: accessocivicogeneralizzato@pec.agenziariscossione.gov.it

  • mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (A.R.) al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione, Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma
  • mediante consegna a mano, presso la sede dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, situata in Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14.

Contenuto aggiornato al 12.04.2024